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Statuto dell'Unione Dei Comuni
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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALE
Art. 1 (Oggetto)
Il presente statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali ai sensi del comma 2, art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e con le procedure e le maggioranze richieste dal comma 4 dell'art. 6 del citato D. Lgs. n. 267/2000, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata Unione dei comuni Terre di Mezzo (composta da Botrugno, Giuggianello, Nociglia, San Cassiano e Surano) ed è modificabile, integrabile ed abrogabile con le medesime procedure previste dal sopraccitato art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.
I Comuni aderenti all'Unione non possono contemporaneamente aderire ad altre Unioni né possono esercitare i servizi e le funzioni di cui al successivo articolo 8 tramite altra forma di cooperazione.
Art. 2 (Finalità)
E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.
L'Unione di Comuni, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
L'Unione di Comuni, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.
L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Lecce, della Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
L'Unione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, costituisce l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni e servizi comunali in forma associata conferiti con legge dello Stato e della Regione.
Art. 3 (Obiettivi prioritari)
Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni partecipanti, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico - culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni limitrofi.
Art. 4 (Principi e criteri generali dell'azione amministrativa)
L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
All’Unione competono gli introiti derivanti dalla tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure impositive di accertamento e riscossione e l’adozione di apposite norme regolamentari in materia.
Art. 5 (Sede, stemma e gonfalone)
La sede dell’Unione è stabilita a Botrugno in Piazza Indipendenza, n° 1. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell’ambito territoriale dell’Unione.
L’Unione individua nella propria sede un apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni e per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
L’Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
Art. 6 (Durata)
L'Unione è costituita a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo.
Art. 7 (Recesso)
Ogni Comune partecipante all’Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.
In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l’hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all’Unione tornano in capo al Comune che ha recesso. Il Comune che ha recesso rimane impegnato per le obbligazioni assunte.
Lo scioglimento dell’Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dall’art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successori.
In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b).
Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell’Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato, in qualità di controparte, e da un esperto di diritto amministrativo, nominato a maggioranza dagli altri sindaci dell’Unione.
Art.8 (Adesioni di ulteriori Comuni)
All’Unione come costituita ai sensi del presente Statuto possono aderire altri Comuni, contermini con l’Unione Terre di Mezzo, previa deliberazione consiliare di approvazione del presente Statuto, e previa delibera favorevole, a maggioranza dei consiglieri assegnati, del Consiglio dell’Unione.
L’adesione deve comunque avvenire entro il 1^ settembre dell’anno per l’espletamento dei servizi e funzioni da parte dell’Unione a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo.
TITOLO II
COMPETENZE
Art. 9 (Oggetto)
I Comuni possono attribuire all’Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell’Unione.
In via di primo trasferimento è attribuito all’Unione l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
1) - coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile;
2) - polizia municipale;
3) - servizi sociali;
4) - iniziative e servizi nel comparto degli insediamenti produttivi, dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, con eventuali partecipazioni e/o costituzioni di società miste pubblico-private;
5) - mensa scolastica;
6) - retribuzioni, formazione e aggiornamento del personale;
7) - contrattazione decentrata;
8) - iniziative e servizi nel campo culturale e turistico;
9) - commercio;
10) - informatizzazione;
11) - biblioteche;
12) - centro informagiovani;
13) - servizi di riscossione tasse e tributi;
14) - iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.
L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell’Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art. 9 sono adottati delle singole Giunte comunali.
Art. 10 (Ulteriori trasferimenti di competenze)
Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.
Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 del art.7.
TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO
CAPO I (Organi dell'Unione)
Art. 11 (Organi)
Sono organi dell'Unione:
- il Consiglio dell'Unione
- il Presidente dell'Unione
- la Giunta dell'Unione.
Tali organi durano in carica 5 anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.
L'eventuale decadenza per cessazione del mandato del Presidente ovvero di un numero di consiglieri superiori alla metà comporta la decadenza degli organi dell'Unione, i quali tuttavia rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla loro rinnovazione.
CAPO II (Consiglio dell'Unione)
Art. 12 (Composizione del Consiglio)
Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da un numero variabile di componenti, determinato per ognuno dei Comuni partecipanti in ragione di 1 consigliere per 1000 abitanti o frazione superiore a 200.
Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza garantendo la rappresentanza delle minoranze, con un componente per comune.
Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 13 (Competenze)
Il Consiglio dell'Unione:
a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle competenze dei Consigli comunali non incompatibili con il presente Statuto;
b) predispone ed approva il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di Governo;
c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;
d) adotta i regolamenti per l'Organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni associati;
e) elegge i rappresentanti dell'Unione negli Enti, aziende ed istituzioni e nelle società partecipate.
Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di Indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente.
Il Consiglio dell'Unione può istituire nel suo seno commissioni permanenti , temporanee o speciali. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione ne disciplina la nomina, il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione.
Art. 14 (Diritti e doveri dei Consiglieri)
I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.
Art. 15 (Decadenza e dimissioni dei Consiglieri)
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.
CAPO III (Il Presidente e la Giunta dell'Unione)
Art. 16 (Elezione del Presidente)
Nel corso della prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro 10 gg dall'insediamento e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore, il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta e, in caso di ulteriore parità, si dà luogo alla terza votazione con maggioranza ordinaria. Nel caso in cui non risulti ancora eletto il Presidente si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i primi due candidati che hanno riportato più voti.
Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni, dura in carica 2 anni;
Il Presidente nella prima seduta successiva alla sua nomina, dà comunicazioni al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati dal Presidente ai sensi del comma precedente.
Art. 17 (Il Presidente)
Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
Il Presidente è capo dell'Unione ed in tale veste:
- esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione,
- ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
- Oltre alle competenze di legge, ha altresì attribuzioni assegnate dal presente statuto quale organo di amministrazione e di vigilanza.
Art. 18 (Attribuzioni del Presidente)
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
b) nomina la giunta dell'Unione entro 8 giorni dalla propria nomina, scegliendo i componenti con le modalità di cui all'art….;
c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politco-amministrativa dell'Unione;
d) coordina l'attività degli assessori;
e) impartisce direttive al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega generale o parziale delle proprie competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) adotta ordinanze ordinarie contingibili ed urgenti per i servizi di competenza dell'Unione, se non di competenza dei responsabili dei serviiz;
i) convoca il Consiglio dell'Unione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
j) acquisisce direttamente presso uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
k) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario dell'Unione indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione.
Art. 19 (Il Vice Presidente)
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti della Giunta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione , disposta ai sensi di legge.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
Art. 20 (Composizione e nomina della Giunta)
La giunta è composta dal Presidente e da massimo n. 6 assessori.
Gli assessori sono nominati dal Presidente, su parere obbligatorio e non vincolante dei Sindaci dei Comuni dell'Unione e sono scelti tra i Sindaci, i componenti dei Consigli e delle Giunte comunali o tra cittadini non facenti parte di essi, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile ai sensi del precedente articolo.
Art. 21 (La Giunta)
La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli Indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento dell'Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione o comunque con rilevanza esterna, come previsto dall'art. 48 del T.U. n. 267/2000.
Art. 22 (Dimissioni e revoca della carica di Assessore)
Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 23 (Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente)
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio.
Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.
Art. 24 (Normativa applicabile)
Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.
Per l'espletamento del mandato amministrativo ai componenti del Consiglio dell'Unione e della Giunta, compresi il Presidente spetta, per l'effettiva partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio, della giunta e delle Commissioni, un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai consiglieri comunali del Comune corrispondente alla popolazione dell'Unione.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 25 (Principi generali)
L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25, sia in fase di prima attuazione o in via permanente.
Art. 26 (Principi in materia di gestione del personale)
L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
Art. 27 (Principi di collaborazione)
L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
Art. 28 (Direzione dell'organizzazione)
Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.
Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore al Segretario dell'Unione.
Art. 29 (Segretario dell'Unione)
Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.
Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune, apposita convenzione.
Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI
CAPO I (Istituti di partecipazione popolare)
Art. 30 (Partecipazione popolare)
1. L'Unione informa la propria attività ai principi della partecipazione della popolazione garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza e nell'ambito del territorio dell'Unione.
2. L'Unione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dal presente Statuto e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo, con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per l'unione.
3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.
Art. 31 (Rapporti con le associazioni)
1. L'Unione favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati, delle consulte o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio; sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e dei patrimonio artistico e culturale, dì assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione della popolazione.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Unione attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. Possono essere attivate anche forme di consultazioni per l'esame di problemi specifici.
3. L'Unione potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme dell'apposito regolamento previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 32 (Forme di consultazione della popolazione)
1. Nelle materie di esclusiva competenza dell'Unione, ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, l'Unione stessa può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.
2. La consultazione avviene anche mediante l'indizione di apposite riunioni o assemblee pubbliche.
Art. 33 (Istanze, reclami, petizioni e proposte)
1. Le persone singole o associate residenti nel territorio dell'Unione hanno la facoltà di rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi per la miglior tutela dì interessi collettivi, o lamentare disfunzioni o irregolarità.
2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Presidente dell'Unione formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
Art. 34 (Referendum)
1. Il referendum è l'istituto con il quale gli elettori dei Comuni aderenti all'Unione sono chiamati a pronunciarsi in merito a temi di esclusiva competenza dell'Unione stessa e di rilevante interesse sociale, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso. Il carattere consultivo dei referendum è garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone l'obbligo agli organi elettivi di conformarsi al risultato del voto espresso dal corpo elettorale. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte dei territorio dell'Unione.
2. Il referendum può essere indetto:
a) per deliberazione, approvata con la maggioranza qualificata come prevista dalla legge per le modifiche statutarie, del Consiglio dell'Unione, il quale fissa il testo da sottoporre agli elettori;
b) su richiesta presentata da almeno due Consigli comunali dei Comuni aderenti oppure da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste dei Comuni dell'Unione al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Presidente dell'Unione.
3. Il referendum può essere svolto:
a) prima di procedere all'approvazione dì provvedimenti, con carattere di consultazione preventiva;
b) dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunitari.
4. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza dell'Unione e di rilevante interesse sociale. Non è ammesso il referendum in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, regolamenti interni, designazione e nomine di rappresentanti in enti e aziende o società.
5. L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia a cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione di garanti composta dal Prefetto o suo delegato in qualità di Presidente, da un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale e dal Segretario dell'Unione in qualità di componenti.
6. Il referendum sono convocati dal Presidente dell'Unione e vengono effettuati due volte l'anno nei periodi dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 ottobre al 15 dicembre, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti interessati alla Consultazione.
7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voto validamente espressi.
8. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio o la Giunta, a seconda della competenza, per il necessario recepimento dei risultati del referendum. Uno stesso quesito non può essere sottoposto nuovamente a referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni.
9. Le ulteriori norme per l'indizione e l'organizzazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento. La normativa referendaria farà riferimento, per quanto compatibile alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
10. I Comuni facenti parte all'Unione forniscono adeguato supporto tecnico di locali ed attrezzature per consentire il regolare svolgimento di referendum.
CAPO II (PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI ALL'ATTIVITA DELL'UNIONE)
Art. 35 (Forme di partecipazione)
1. I Comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dall'Unione attraverso:
a)l'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri;
b)l'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio per la trattazione di problemi di interesse comune, con obbligo del Presidente del Consiglio di provvedere alla convocazione in un termine non superiore a 20 giorni;
c) l'esercizio del diritto da parte di almeno la metà Consigli comunali di richiesta del referendum consultivo ai sensi del precedente art.( vedi istanze, reclami petizioni e proposte).
CAPO III (DIFENSORE CIVICO)
Art. 36 (Istituzione e attribuzioni)
1 . L'Unione può procedere all'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione dell'Unione stessa nonché a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio dell'unione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Difensore Civico resta in carica 5 anni e, comunque, fino all'entrata in carica del suo successore. Non è rieleggibile.
3.Il Difensore Civico deve essere eletto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di indipendenza ed obiettività di giudizio nonché di particolare competenza giuridico -amministrativa.
4. Non possono essere eletti coloro che si trovano nella situazione di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti della carica di Consigliere dell'Unione, i Parlamentari europei e nazionali, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative.
5. Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza di mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti in carica in regione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri d'ufficìo.
6. Su richiesta dei soggetti interessati o d'ufficio, il Difensore Civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici con riguardo all'Unione, ed ai concessionari di servizi ad esclusione della materia del pubblico impìego.
7. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici dell'Unione le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l'esercizio delle funzioni senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.
8. Le risorse organizzative del Difensore Civico nonché la misura dell'indennità da corrispondere allo stesso sono determinate dal regolamento.
Art. 37 (Convenzione con i Comuni membri)
1. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra l'Unione e uno o più Comuni membri, il Difensore Civico eletto da detti enti può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti dell'Unione e viceversa.
CAPO IV (ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI)
Art. 38 Diritto di accesso e informazione dei cittadini()
1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del procedimento, che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza del diritto di riservatezza delle persone, va garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
3. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari, salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amminístrazione o da questa detenuti stabilmente.
7. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento per garantire l'applicazione del diritto d'accesso. Il Regolamento dovrà:
- assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- - disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
- dettare le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dal presente articolo.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 39 (Finanza e fiscalità dell'Unione)
L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
Art. 40 (Bilancio e programmazione finanziaria)
L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
Il bilancio é corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art. 41 (Ordinamento contabile e servizio finanziario)
L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
Art. 42 (Revisione economica e finanziaria)
Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione costituito da un solo componente che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.
Art. 43 (Affidamento del servizio di tesoreria)
Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti tesorieri di dette Amministrazioni.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I (Norme Transitorie)
Art. 44 (Atti regolamentari)
Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluni dei regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.
Art. 45 (Segretario provvisorio)
Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario di uno dei Comuni partecipanti. Lo stesso, individuato congiuntamente dai sei sindaci, viene incaricato in apertura di seduta, dal Sindaco che la presiede.
Art. 46 (Fondo Spese)
Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno 2001.
Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
CAPO II (Norme Finali)
Art. 47 (Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili)
Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.
Art. 48 (Proposte di modifica dello Statuto)
Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti, i quali provvedono alla loro approvazione o modifiche entro 60 gg dal ricevimento. Superati i 60 gg il consiglio dell'Unione approva definitivamente.
Art. 49 (Assemblea Generale)
Il Presidente dell'Unione può convocare i Consigli comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.
Art. 50 (Norma finale)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.
Entro 10 gg dalla esecutività del presente statuto i Consigli Comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i componenti dell'Unione dei Comuni, secondo la ripartizione di seguito indicata:
n. 03 per il Comune di Botrugno
n. 02 per il Comune di Giuggianello
n. 03 per il Comune di Nociglia
n. 03 per il Comune di San Cassiano
n. 02 per il Comune di Surano
in ragione della consistenza demografica al 31-12-2000 ed all'attribuzione dei seggi secondo quanto previsto dal presente Statuto. In mancanza della elezione da parte del Consiglio, provvede direttamente in via surrogatoria il Sindaco di ogni Comune, sentiti i capogruppo, garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli Enti Locali.